Disposizione e suddivisione in zone degli impianti antincendio
Un impianto automatico di rivelazione incendi, all'interno di un certo ambiente, deve obbligatoriamente sorvegliare, attraverso l'installazione diretta di rivelatori, le seguenti aree:
• locali tecnici di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e comunicazione, nonché vani corsa degli elevatori, ascensori e montacarichi;
• cortili interni coperti;
• cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici;
• condotti di condizionamento dell'aria, e condotti di aerazione e di ventilazione;
• spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati;
mentre possono non essere direttamente sorvegliate dai rivelatori, le seguenti aree (a patto che non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici):
• piccoli locali utilizzati per servizi igienici, a patto che essi non siano utilizzati per il deposito di materiali combustibili o rifiuti;
• condotti e cunicoli con sezione minore di 1 m 2 , a condizione che siano correttamente protetti contro l'incendio e siano opportunamente compartimentati;
• banchine di carico scoperte (senza tetto);
• spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
o abbiano altezza minore di 800 mm
o abbiano superficie non maggiore di 100 m 2
o abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m
o siano totalmente rivestiti all'interno con materiale incombustibile di classe 0 (in base al DM 26/6/84)
• non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min);
• vani scale compartimentati;
• vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un compartimento sorvegliato dal sistema di rivelazione.
La disposizione dei rivelatori deve seguire una suddivisione dell'area sorvegliata in zone, delimitate con una logica tale che sia possibile localizzare in modo rapido e preciso il luogo dell'incendio.
In genere una zona non deve comprendere più di un piano di un edifico, con qualche eccezione tipo i vani delle scale o degli ascensori, i quali possono costituire singole zone, così come anche un intero fabbricato, anche a più piani, se le sue dimensioni sono molto ridotte. In ogni caso, la norma UNI 9795 indica in 1600 m 2 la massima superficie a pavimento che può avere una zona.
Una stessa zona può comprendere più locali, ma con alcune limitazioni:
• se i locali sono contigui, il loro numero non è maggiore di 10, la loro superficie complessiva non è maggiore di 600 m 2 e gli accessi danno sul medesimo disimpegno; oppure
• se i locali sono contigui, il loro numero non è maggiore di 20, la loro superficie complessiva non è maggiore di 1000 m 2 ed in prossimità degli accessi sono installati segnalatori ottici di allarme chiaramente visibili, che consentono l'immediata individuazione del locale dal quale proviene l'allarme;
I rivelatori installati in spazi nascosti (sotto i pavimenti sopraelevati, sopra i controsoffitti, nei cunicoli e nelle canalette per cavi elettrici, nelle condotte di condizionamento dell'aria, di aerazione e di ventilazione, ecc.) devono appartenere a zone distinte. Deve inoltre essere possibile individuare in modo semplice e senza incertezze dove i rivelatori sono intervenuti e per questo si deve prevedere un ripetitore luminoso visibile della condizione di allarme.
I rivelatori, che sono tenuti ad essere conformi alla serie UNI EN 54, devono essere scelti in base alle condizioni ambientali (moti dell'aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze corrosive, presenza di sostanze infiammabili che possono determinare rischi di esplosione, etc.), alla natura dell'incendio nella sua fase iniziale, alla geometria dell'ambiente in cui i rivelatori operano, ed alle funzioni particolari richieste al sistema (es. azionamento del sistema di estinzione incendio, esodo di persone, etc.).
Anche se l'impianto è automatico, esso va comunque completato con un sistema di segnalazione manuale, costituito da punti di segnalazione manuale. In ogni zona devono essere installati almeno 2 punti di segnalazione allarme manuale. I guasti e/o l'esclusione dei rivelatori automatici non devono mettere fuori servizio quelli di segnalazione manuale, e viceversa.