Verifica, esercizio e manutenzione dell'impianto
Di verifiche degli impianti di protezione antincendio (e quindi anche degli impianti di rivelazione) si occupa, non solo la norma UNI 9795, ma addirittura un disposto legislativo, il Decreto del Ministero dell'Interno 10/03/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”, il quale si applica però, come è evidente dal titolo, unicamente ai luoghi di lavoro.
“Tutte le misure di protezione antincendio previste.
per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza . Per ognuna di queste azioni, il DM 10/03/98 fornisce una definizione:
• Sorveglianza : un controllo visivo atto a verificare che gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative;
• Controllo periodico : insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale , per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti;
• Manutenzione : operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti;
• Manutenzione ordinaria : operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste;
• Manutenzione straordinaria : intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione; Ma chi si deve occupare della manutenzione ? Chiaramente il datore di lavoro, come specificato all'articolo 6.4 dell'allegato VI del DM 10/03/98, dove si afferma che “ Il datore di lavoro e' responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione e' quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato ”. Anche se non vengono specificate quale competenza e quale qualifica.
Anche l'articolo 4 del decreto si occupa di manutenzione impianti, affermando che “ gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore ”. Cosa significa tutto ciò ? Che non esistono alibi per il datore di lavoro, in quanto se anche non esistessero norme nazionali su come effettuare i controlli, deve andare oltre confine e seguire semmai consolidate norme di altri paesi europei (es. la norma British Standard 5839-1, il Codice di pratica professionale per la progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi di rivelazione e allarme incendio negli edifici, adottata In Gran Bretagna).
Anche la norma UNI 9795 (che si applica ovunque e non solo nei luoghi di lavoro) si occupa di verifiche e manutenzione, affermando all'art. 8 che la verifica comprende:
• l'accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo;
• il controllo che i componenti siano conformi alla relativa parte della UNI EN 54;
• il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla norma UNI 9795;
• l'esecuzione di prove di funzionamento (tra le quali anche quella sulla centrale di controllo), di allarme incendio, di avaria e di segnalazione di fuori servizio;
La norma UNI 9795 indica dettagliatamente quali siano queste prove di funzionamento da effettuare sul campo, sui vari tipi di rivelatori. A verifica avvenuta deve essere rilasciata un'apposita dichiarazione.
Per quanto riguarda l'esercizio dei sistemi all'art. 9.1 si dice che il mantenimento delle condizioni di efficienza dei sistemi è di competenza dell'utente che deve provvedere:
• alla continua sorveglianza dei sistemi;
• alla loro manutenzione , richiedendo, dove necessario, le opportune istruzioni al fornitore;
• a fare eseguire come minimo due ispezioni di controllo all'anno ;
A cura dell'utente deve essere tenuto un apposito registro (da mettere a disposizione dell'autorità competente), firmato dai responsabili e costantemente aggiornato su cui devono essere annotati:
• i lavori svolti sui sistemi o nell'area sorvegliata (per esempio: ristrutturazione, variazioni di attività, modifiche strutturali, etc.), qualora essi possano influire sull'efficienza dei sistemi stessi;
• le prove eseguite;
• i guasti, le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitarne il ripetersi;
• gli interventi in caso di incendio precisando: cause, modalità ed estensione del sinistro, numero di rivelatori entrati in funzione, punti di segnalazione manuale utilizzati ed ogni altra informazione utile per valutare l'efficienza dei sistemi;
• Le operazioni di controllo e manutenzione periodiche evidenziando, in particolare le eventuali variazioni riscontrate sia nel sistema sia nell'area sorvegliata, rispetto alla situazione dell'ultima verifica precedente e le eventuali carenze riscontrate;
Oltre a questo viene detto, sempre in accordo con il decreto, che “ ogni sistema in esercizio deve essere sottoposto ad almeno due visite di controllo e manutenzione all'anno, con intervallo fra le due non minore di 5 mesi ”. I risultati delle operazioni di controllo devono risultare, oltre che nell'apposito registro, anche nel certificato di ispezione.
Un'ultima indicazione, la norma la offre riguardo alle operazioni da effettuare occasionalmente dopo che si è verificato o un guasto sull'impianto o un intervento dell'impianto a seguito di un incendio:
• provvedere alla sostituzione tempestiva degli eventuali componenti danneggiati;
• fare eseguire, in caso d'incendio, un accurato controllo dell'intera installazione al fornitore incaricandolo, nel contempo, di ripristinare la situazione originale, qualora fosse stata alterata;
• ripristinare i mezzi di estinzione utilizzati;
La norma indica la periodicità semestrale degli interventi di controllo, ma non specifica nel dettaglio cosa fare. Vediamo dunque quelli che potrebbero essere gli esami visivi e le prove di funzionamento da effettuare.
Sorveglianza (esami visivi):
• Esame visivo dei rivelatori controllando lo stato del LED di malfunzionamento;
• Esame visivo dei dispositivi di allarme ottico-acustico;
• Esame visivo della centrale di controllo per verificare la correttezza di funzionamento dei componenti collegati;
• Esame visivo dei punti di segnalazione manuale per verificare che siano integri e ben visibili;
• Ispezione del locale nel quale è contenuta la centrale di controllo per verificare che sia sgombro da materiali e che funzioni l'illuminazione di sicurezza;
• Controllo dello stato di carica delle eventuali batterie;
• Verifica che i rivelatori distino almeno 50 cm dai materiali presenti nell'area sorvegliata;
Controlli periodici (prove di funzionamento)
• Esame generale di tutto l'impianto per verificare la rispondenza al progetto e la compatibilità dei rivelatori per la zona sorvegliata;
• Efficienza dell'alimentazione principale e di quella di riserva;
• Prove di funzionamento dei pulsanti manuali;
• Prove di funzionamento dei rivelatori di incendio;
• Prove di funzionamento dei dispositivi di allarme ottico-acustico;
• Prove di funzionamento dei sistemi automatici antincendio (impianto di spegnimento incendio, fermi elettromagnetici delle porte e delle serrande tagliafuoco, sistemi di estrazione del fumo e del calore, disattivazione degli impianti tecnici, etc.);
• Simulazione di guasti e di fuori servizio;
• Pulizia (se prevista) dei rivelatori in base alle istruzioni del costruttore;
Se durante l'esecuzione delle prove viene a meno la funzionalità e quindi l'efficacia dell'impianto di rivelazione incendi, occorre mettere in atto delle misure alternative come l'istituzione di un servizio di vigilanza manuale.